COS'E' IL WHISTELBLOWING?
Il whistleblowing è stato introdotto in Italia con una legislazione specifica a fine 2017, con la legge n.179. Questa normativa regolamentava in modo completo l’istituto per la pubblica amministrazione, mentre introduceva alcune disposizioni anche per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex. D.Lgs. n.231/2001.
La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019). La nuova legge, il Decreto Legislativo n.24/2023, è l’attuazione della Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La nuova normativa prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex D.Lgs.n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.
CHI PUO' EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE?
Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare chiunque acquisisca, nel contesto dell’attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione.
Lo scopo della procedura è quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l’attività lavorativa. A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio. La procedura è volta a garantire questi soggetti, nel momento in cui segnalino una condotta illecita relativa all’ente.
CHI PUO' ESSERE SEGNALATO ?
All’interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi.
Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente.
INFORMATIVA
Il Comune di Bagnone, a seguito delle ulteriori modifiche normative al suddetto articolo 54 bis introdotte dalla L. 179/2017, ha approvato la nuova procedura in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti (deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 15/06/2021), ampliando il novero dei soggetti sottoposti alla tutela della legge e garantendo maggiormente la tutela del segnalante con particolare riferimento alla riservatezza della sua identità. La nuova procedura per le segnalazioni si avvale di una piattaforma che crea un canale diretto tra il segnalante e il Responsabile Prevenzione della Corruzione, unico soggetto autorizzato a conoscerne l'identità. Corollario della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante è la sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione a qualsiasi diritto di accesso, sia ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 33/2013 (accesso civico e accesso civico generalizzato), ma anche ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 (accesso c.d. documentale).